Cessione del credito e Sconto in fattura

Cessione del credito e Sconto in fattura

Cessione del credito e Sconto in fattura

DiversaCessione del credito: cos’è e come funziona

Il decreto rilancio del 2020 ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110%, allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia (così detto Bonus casa), all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione, ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore, oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari.

La legge di bilancio 2022, ha prorogato la possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito non solo per il superbonus 110%, ma anche per tutti gli altri bonus legati alla casa, portando al 2024 questa importantissima ulteriore agevolazione. Tuttavia, anche per le altre detrazioni, per poter accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, occorre prima ottenere il visto di conformità da parte di un CAF o di un professionista abilitato e l’asseverazione di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese sostenute nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento 

A partire dallo scorso maggio l’Agenzia delle entrate, per vigilare sulla cessione attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto in sede di prima comunicazione della cessione, da quel momento l’importo non è più divisibile.

Inoltre, per ridurre i tentativi di frode fiscale, una volta che la detrazione è stata ceduta una prima volta dal contribuente, può “passare di mano” di fatto solo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni per evitare di avere crediti d’imposta utilizzati come una volta si usavano gli assegni trasferibili, che a furia di girate non arrivavano mai all’incasso. Un’ultima possibilità è data alle banche che possono cedere il credito d’imposta a soggetti non persone fisiche che abbiano conti correnti aperti con esse o con la casa madre, come aziende o professionisti interessati a comprare i crediti per compensarli con le proprie imposte.

Quali detrazioni puoi cedere

Se, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, sostieni spese per interventi:

  • di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
  • di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
  • di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
  • di installazione di impianti fotovoltaici;
  • di recupero del patrimonio edilizio che comportino la realizzazione di box o posti auto pertinenziali;
  • che danno diritto al Superbonus del 110%. In questo caso puoi cedere le spese sostenute a partire dal primo luglio 2020 e fino al 2025, cioè nel periodo di validità di questa agevolazione, se nel contesto del superbonus vengono effettuati lavori trainati anche questi usufruiscono del termine del 2025 ai fini della cessione;

puoi cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, parenti, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.

Cessione del credito o sconto in fattura?

Al posto della detrazione

Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura, applicato direttamente dal fornitore pari, al massimo, all’importo da pagare. Pertanto, se fai un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, pagherai solo 5.000 euro al fornitore.

Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non pagherai nulla ma non recupererai i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi ma che verrebbe recuperata in più anni.

Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta, ma può cederla a sua volta solo a intermediari finanziari, istituti di credito o imprese di assicurazione. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.

Alternativa

In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria. In questo caso, cedi l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro cedi un credito di 11.000 euro. 

L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.

Ricorda che la cessione del credito come lo sconto in fattura non sono mai a costo zero, ogni operatore applica una commissione più o meno elevata, quindi, è bene informarsi e fare due conti prima di accettare preventivi.

La normativa a riguardo è particolarmente complessa, soprattutto se la cessione del credito riguarda il Superbonus del 110%, per approfondire questo aspetto consulta anche le nostre FAQ.

Il credito si cede anche ai correntisti

A patto di avere un conto presso di loro

A causa del proliferare dei tentativi di frode ai danni del fisco, il Governo ha stabilito che una volta che la detrazione è stata ceduta, il ricevente la può cedere esclusivamente a banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione che a loro volta possono cedere il credito a loro correntisti diversi dalle persone fisiche. In pratica al consumatore non cambia molto, rimane la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi, compresi gli istituti di credito. Gli effetti di questa misura si hanno principalmente sulle imprese, che possono cedere, a loro volta, il credito d’imposta che hanno ricevuto, esclusivamente ai soggetti che abbiamo appena visto, escludendo la possibilità di usare i crediti d’imposta tra imprese del settore.

Solo le banche possono accedere ad una ulteriore cessione, nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano un conto corrente presso di loro o presso la casa madre cui appartengono.

Condizioni

A partire dal 1° maggio 2022, quando viene comunicata la cessione del credito all’Agenzia delle entrate, questa assegna un codice univoco alla somma ceduta e questa diventa “indivisibile”, in pratica non possono esser fatte cessioni parziali ulteriori. La somma ceduta, a questo punto può esser oggetto di ulteriori cessioni, ma a determinate condizioni. Infatti, lo schema possibile di cessione è il seguente:

  • contribuente cede a fornitore o direttamente alla banca/finanziaria;
  • i fornitori possono cedere ad altri soggetti il credito ricevuto, comprese banche e finanziarie;
  • i riceventi a questo punto possono fare una sola ulteriore cessione del credito ai soggetti qualificati cioè banche o intermediari finanziari;
  • i soggetti qualificati possono cedere ancora una volta il credito ma solo ad altri soggetti qualificati;
  • alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato” è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il ricevente, chiunque esso sia, potrà esclusivamente utilizzare il credito d’imposta nei tempi legati alla detrazione che lo ha originato, se ad esempio stiamo parlando di superbonus il credito sarà utilizzabile in 4 anni.

Quando la cessione è obbligatoria

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente, cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione. Non è possibile optare per la cessione del credito se non si producono redditi imponibili, perché in questo caso non si ha diritto nemmeno alla detrazione che dà origine all’eventuale credito d’imposta cedibile. 

Il visto di conformità e asseverazione

Per poter ceder il credito occorre il visto di conformità di un CAF o di un professionista abilitato che lo appone sulla documentazione richiesta dalla normativa (fatture, bonifici parlanti, attestazioni, asseverazioni…). Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la congruità dei prezzi, in riferimento ai prezziari individuati dal Mise e i valori massimi stabiliti, divisi, per tipologia di intervento, dal Ministero per la transizione ecologica. Il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime stabilite dal Ministero, comporta l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo fino a quel tetto, la parte di spesa eccedente non rientra nel bonus fiscale.

Tuttavia, se si decide di conservare la detrazione e inserirla in dichiarazione dei redditi, presentandola in autonomia o tramite il sostituto d’imposta, queste operazioni non sono necessarie. Viceversa, se la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un professionista abilitato, occorre l’asseverazione del tecnico e il visto di conformità.

Le spese sostenute per ottenere il visto di conformità e le asseverazioni sono detraibili con la stessa percentuale applicata agli interventi cui si riferiscono.

Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, non viene richiesto né il visto di conformità sulla documentazione né l’asseverazione del tecnico. Allo stesso modo non è necessario per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.

Come cedere la detrazione

La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione, direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). 

In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione, deve darne comunicazione all’amministratore, ma occuparsi autonomamente della comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando Spid o la carta d’identità elettronica. Una volta entrato nella tua scrivania, dal menu sulla sinistra devi selezionare “servizi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare seleziona “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. Ricorda che la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.

Rimediare agli errori

In caso di errori nella compilazione della comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle entrate, sono state individuate diverse vie percorribili a seconda dell’errore commesso.

L’Agenzia delle entrate fornirà un indirizzo di posta elettronica certificata PEC a cui inviare tutte le segnalazioni e le istanze di rettifica degli errori.

In particolare, se ci si accorge dell’errore nella compilazione delle Comunicazione, è possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione errata.

In caso di errori formali (codice fiscale del rappresentante del cedente, telefono, mail, codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea, dati catastali…) la cessione non perde efficacia e il credito può continuare a circolare. Per gli errori sostanziali (codice fiscale del cedente, codice dell’intervento realizzato da cui dipende la percentuale di detrazione spettante…) l’Agenzia delle entrate sta predisponendo una funzione, sulla piattaforma di invio delle comunicazioni di cessione del credito, che permette di annullare la comunicazione e ripresentarla con l’accordo delle parti coinvolte.

In caso di ritardo nel presentare la comunicazione di cessione del credito, è consentito l’invio della comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utile successiva alla scadenza annuale di trasmissione della comunicazione. Ovviamente, benché non si perda il diritto alla cessione del credito e al suo utilizzo in compensazione, l’invio oltre il termine del 16 marzo è sanzionato. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, il termine scade il 30 novembre 2022.

Controlli preventivi

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri riferiti a:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione. 

Se dal controllo risultano confermati i rischi, viene notificato a chi ha effettuato la comunicazione della cessione che questa non si considera valida.

Diversamente, se i rischi non risultano confermati, o si superano i 30 giorni di sospensione, la comunicazione di cessione del credito prosegue il suo iter naturale. 

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo. L’Agenzia può comunicare l’irregolarità entro i 5 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.

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